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Prot. n. (COM/99/11020)

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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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Visti:

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- il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

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- la Legge regionale 25 giugno 1999 n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114";

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Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della precitata Legge regionale la Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa, provvede ad emanare le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1;

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Ritenuto di dover provvedere ad emanare le disposizioni previste dalla Legge regionale nel testo allegato alla presente deliberazione;

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Preso atto dei pareri espressi dai rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio;

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Sentito il parere della competente Commissione Consiliare a norma dell'art.1 della legge che ha espresso parere favorevole nella seduta del 21 luglio 1999;

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Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;

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Dato atto:

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- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale Ing. Roberto Donati, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della soprarichiamata delibera n. 2541/95;

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- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alle Attività Produttive Dott. Uber Fontanesi, in merito alla legittimità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. n. 19 novembre 1992 n. 41 e della sopracitata deliberazione n. 2541/95;

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Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive;

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A voti unanimi e palesi

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d e l i b e r a

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- di approvare per le motivazioni espresse in premessa le disposizioni attuative previste dall'art. 1 della Legge regionale 25 giugno 1999 n. 12 " Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114" riportate in allegato, parte integrante del presente atto;

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- di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l'allegato alla presente deliberazione: "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge regionale 25 giugno 1999 n. 12".

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Allegato: "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge regionale 25 giugno 1999 n. 12".

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1) Comunicazioni dei Comuni alla Regione:

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a) il rilascio delle autorizzazioni di tipo a) per posteggi e di tipo b) per itineranti deve essere immediatamente comunicato dal Comune alla CCIAA; entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni invieranno alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate e nota indicante il numero di rilasci, di rinunce, o di revoche effettuate nell'anno precedente;

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b) al fine del rilascio dell'autorizzazione tipo a) i Comuni faranno pervenire alla Giunta regionale, dal 1[ al 31 gennaio e dal 1[ al 31 luglio di ogni anno, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare nei mercati e nelle fiere con l'indicazione della merceologia;

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c) la Regione, entro 60 giorni dalle date indicate al precedente punto b), provvede alla pubblicazione sul B.U.R. dei dati inviati dalle singole Amministrazioni comunali. In caso di discordanza, fanno fede i dati esposti nell'albo pretorio del Comune;

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d) entro il 31 gennaio di ogni anno le singole Amministrazioni comunali, per ciascun mercato, devono comunicare alla Regione anche ai fini delle attività previste dall'osservatorio del commercio:

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- i dati identificativi: luogo e denominazione;

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- il giorno di svolgimento;

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- i settori merceologici;

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- l'orario di vendita;

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- la superficie utile suddivisa per settori merceologici;

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- il numero dei posteggi occupati e liberi;

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- il numero dei posteggi riservati agli agricoltori;

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- i servizi di mercato (alimentazioni, scarichi, servizi igienici, parcheggi, servizi pubblici di trasporto, ecc....).

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e) entro il 31 luglio di ogni anno, i Comuni devono comunicare alla Regione le date e le caratteristiche delle fiere che si svolgeranno nel corso dell'anno successivo per consentirne la diffusione ai soggetti interessati;

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f) il Comune comunica alla Regione, almeno 90 giorni prima, la data e le caratteristiche della fiera straordinaria;

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g) entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni degli operatori, il Comune rende noto agli operatori interessati il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.

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2) Criteri di cui all'art. 2 comma 3:

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a) il Comune, prima di richiedere alla Regione la pubblicazione dei posteggi liberi provvede, su richiesta degli operatori interessati agli spostamenti di posteggio, nei modi previsti dal regolamento comunale e nel rispetto delle graduatorie di cui all'art. 1 comma 2 lettera g) della legge regionale e del successivo punto 7 della presente deliberazione;

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b) la domanda per la concessione dei posteggi può riferirsi a posteggi posti in mercati diversi dello stesso Comune e va inviata all'Amministrazione Comunale sede dei posteggi richiesti nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.; nel caso in cui il 30[ giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano;

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c) le domande devono essere conformi alle modalità previste dal bando del Comune esposto nell'albo pretorio. L'assegnazione deve riguardare un solo posteggio per ogni bando, in ogni mercato o fiera ed avviene nel rispetto del settore merceologico, se previsto dal regolamento comunale, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

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- maggiore numero di presenze maturate nel mercato o di presenze effettive maturate nella fiera, sempreché riferibili ad un'unica autorizzazione; in caso di parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;

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- ulteriori criteri di priorità potranno essere previsti dai regolamenti comunali;

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d) ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 28, commi 11 e 13, del Decreto Legislativo n.114/1998, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati giornalmente ad operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche secondo il seguente ordine di priorità nel rispetto del settore merceologico se richiesto dal regolamento comunale:

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- maggiore numero di presenze maturate nei mercati o di presenze effettive nelle fiere sempreché riferibili ad un'unica autorizzazione; in caso di parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;

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- ulteriori criteri di priorità potranno essere previsti dai regolamenti comunali;

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e) nel caso di istituzione di nuovi posteggi per uno o più giorni della settimana o del mese, nei mercati o nelle fiere, tali nuovi posteggi saranno assegnati nel rispetto dei precedenti commi;

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f) nel caso di istituzione di un nuovo mercato, è facoltà del Comune dare la priorità, nella assegnazione dei posteggi, agli operatori già titolari di posteggio in un altro mercato dello stesso Comune che rinunciano alla concessione del posteggio; quanto sopra non si applica per le fiere;

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g) le presenze effettive maturate in una fiera straordinaria si trasferiscono sulla fiera ordinaria o a merceologia esclusiva istituita ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale 25 giugno 1999 n. 12;

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h) il Comune, può ammettere, su richiesta congiunta degli operatori interessati, lo scambio consensuale dei posteggi nel rispetto del settore merceologico;

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i) il Comune può, su richiesta degli operatori interessati, ampliare la superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. Ogni nuovo posteggio non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati;

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l) fino all'emanazione da parte del Ministero competente, di idonea modulistica, i nuovi titoli autorizzativi per il commercio su aree pubbliche saranno rilasciati dai Comuni utilizzando i modelli che saranno predisposti dal competente Servizio regionale.

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3) Indirizzi in materia di orari di vendita:

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a) ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.Lgs. 114/1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:

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- inizio delle vendite non prima delle ore 4.00;

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- fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 20 ore giornaliere, anche frazionate;

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b) il Comune, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori provvede altresì a stabilire deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita;

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c) le fiere, anche di nuova istituzione, si possono svolgere in qualunque giorno della settimana;

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d) i Comuni possono istituire nuovi mercati domenicali, nel rispetto dei criteri regionali stabiliti dall'art.7 della L.R. n. 12/99 e degli artt. 2 e 10 della L.R. 14/99, sentita la Provincia e previa consultazione delle associazioni degli operatori e dei consumatori.

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4) Modi e tempi per la presentazione della domanda per la partecipazione alle fiere ai sensi dell'art. 6 comma 9:

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a) per partecipare alle fiere gli operatori non in possesso di concessione di posteggio devono:

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- essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;

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- presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima della manifestazione. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano;

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b) gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda saranno ammessi a partecipare alla fiera sulla base del regolamento comunale dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al punto a) che precede;

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c) la priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio è in ogni caso data dal maggior numero di presenze effettive e, a parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato; ulteriori criteri di priorità potranno essere previsti dai regolamenti comunali. Le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna priorità;

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d) il Comune deve garantire la pubblicità del regolamento della fiera ai sensi della legge 241/90;

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e) l'operatore, già titolare della concessione di un posteggio nella fiera, può presentare domanda per partecipare alla fiera con un secondo posteggio nei modi previsti ai punti a) e b) che precedono, ma non può far valere le presenze effettive che hanno permesso di ottenere l'autorizzazione di tipo a) e la concessione decennale di posteggio;

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f) gli operatori interessati ad ottenere la concessione del posteggio ed in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 8 della Legge Regionale 25 giugno 1999 n. 12, devono presentare domanda al Comune almeno 60 giorni prima della fiera di cui trattasi. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano.

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5) Modalità e termini di cui all'art. 1 comma 2 lett. e) della Legge:

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a) le autorizzazioni di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) e b) ex lege 112/91 che interessino più posteggi, ed ex lege 398/76, devono essere trasformate d'ufficio nella nuova autorizzazione di tipo a), entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dei presenti criteri, dalla Amministrazione Comunale sede di posteggio che provvederà ad informare il Comune che ha rilasciato l'auto- rizzazione non frazionata iniziale. Le nuove concessioni di posteggio hanno validità decennale e sono tacitamente rinnovate alla scadenza;

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b) l'operatore deve ottemperare al ritiro del nuovo titolo autorizzativo di tipo a) entro 60 giorni dall'invito dell'Amministrazione comunale; trascorso tale termine non può operare sul posteggio fino a quando non sarà in possesso del nuovo titolo;

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c) le autorizzazioni ex art. 1 comma 2 lett. c) ex lege 112/91 ed ex lege 398/76 per il commercio itinerante, sono trasformate d'ufficio nella nuova autorizzazione tipo b) dal Comune di residenza o sede legale dei soggetti o delle imprese. L'amministrazione comunale che rilascia il nuovo titolo, ritira l'autorizzazione ex lege 112/91 e la invia "annullata" al Comune di rilascio, nel caso l'operatore non avesse aggiornato la residenza;

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d) gli operatori non residenti in Emilia-Romagna ma in possesso di una autorizzazione dell'Emilia-Romagna senza posteggi, otterranno la trasformazione dell'autorizzazione dal Comune che ha rilasciato il titolo;

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e) nei casi non previsti dai commi che precedono e derivanti da difficoltà interpretative della normativa, la trasformazione delle autorizzazioni ex lege 112/91 nei nuovi titoli sarà effettuata dal Comune sede di posteggio o di residenza per operatori itineranti, sulla base di adeguata motivazione.

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6) Condizioni e termini ai quali i Comuni si devono attenere per imputare le presenze effettuate dagli operatori:

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a) i Comuni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dei presenti criteri, devono provvedere alla stesura delle graduatorie delle presenze nei mercati e delle presenze effettive nelle fiere;

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b) il calcolo del numero delle presenze va in ogni caso effettuato con riferimento all'autorizzazione utilizzata dall'operatore, non essendo consentito di sommare le presenze maturate su più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto;

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c) entro 180 giorni dall'entrata in vigore dei presenti criteri, l'operatore interessato comunica al Comune, ove non sia già stato fatto, su quale titolo autorizzativo imputare le presenze effettuate su più autorizzazioni riconducibili alla originaria ex Lege 398/76 non ancora convertita o per effetto del D.M. 350/96; in seguito non sarà più possibile per l'operatore scomporre di nuovo le presenze come in origine;

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d) le presenze maturate su una autorizzazione ex lege 112/91 o ex lege 398/76 non ancora convertita sono trasferite d'ufficio alla nuova autorizzazione che ne discende;

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e) le presenze effettuate con una nuova autorizzazione tipo a) o tipo b) non possono essere trasferite ad altra autorizzazione di cui sia in possesso l'operatore;

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f) il Comune determina le modalità per annotare le presenze degli operatori.

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7) Criteri per la formulazione delle graduatorie nei mercati e nelle fiere per gli operatori titolari di posteggio

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a) in ogni mercato e fiera il Comune deve stilare una graduatoria dei titolari di posteggio applicando nell'ordine le seguenti priorità nel rispetto del settore merceologico se richiesto dal regolamento Comunale:

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- maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;

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- in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;

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b) in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi di un mercato o di una fiera, l'Amministrazione Comunale, sentite le associazioni degli operatori, stabilisce le condizioni nelle quali si debba procedere alla riassegnazione totale dei posteggi sulla base dei criteri di cui al punto a);

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c) in caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sulla autorizzazione oggetto di volturazione;

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d) il Comune, nel caso si avvalga della facoltà di riservare al massimo il 2% dei posteggi a merceologie specifiche, in un mercato o in una fiera ordinaria, provvederà a stilare una apposita graduatoria nei modi previsti dal punto a) che precede.

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