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Prot. n. (COM/99/10405)

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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

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Richiamato il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio e, in particolare, l'art. 15, comma 6;

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Vista la L.R. 5 luglio 1999 n. 14 recante "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114", che, all'art. 15, stabilisce che la Giunta regionale definisce le modalità di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione, ai sensi del comma 6 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 114 del 1998;

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Ritenuto pertanto di dover provvedere all'adozione di un atto che definisca le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendita di fine stagione;

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Considerato che, in attuazione dell'art. 15, comma 6 del D.Lgs, n. 114 del 1998 e dell'art. 1, comma 4 della L.R. n. 14 del 5 luglio 1999 è avvenuta la consultazione dei rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni di consumatori, delle imprese del commercio e delle Organizzazioni sindacali;

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Dato atto:

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- del parere favorevole, espresso dal Direttore Generale alle Attività Produttive, Dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimità del presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

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- del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale, Ing. Roberto Donati, in merito alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

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Su proposta dell'assessore alle Attività produttive;

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A voti unanimi e palesi

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d e l i b e r a

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- di approvare le modalità di svolgimento delle vendite di liquidazione e di fine stagione contenute nell'allegato A) che fa parte integrante del presente provvedimento;

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- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

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Allegato A)

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MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VENDITE DI LIQUIDAZIONE E DI FINE STAGIONE.

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1 - VENDITE DI LIQUIDAZIONE.

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1 - Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, reale ed effettiva, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali.

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2 - L'effettuazione delle vendite di liquidazione è soggetta a comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita. A tal fine apposita comunicazione è inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data di inizio delle vendite medesime.

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3 - La trasformazione o il rinnovo dei locali ai fini di cui al comma 1 deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o al loro adeguamento alle norme vigenti, tali da determinare la chiusura dell'esercizio per almeno 15 giorni consecutivi.

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4 - La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere le seguenti indicazioni: i motivi della vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui la medesima viene effettuata, la data di inizio e la sua durata entro i termini di cui al successivo comma 6.

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5 - Alla comunicazione di cui al comma 2 devono essere allegati i seguenti atti, con riferimento alla diversa casistica:

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a) cessazione dell'attività: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di cessare l'attività di vendita al termine della vendita di liquidazione;

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b) cessione dell'azienda: copia dell'atto che attesta la compravendita dell'azienda, sia in forma preliminare, sia in forma definitiva ovvero la cessione della gestione;

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c) trasferimento di sede dell'azienda: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di essere in possesso dell'autorizzazione al trasferimento; nei casi in cui sia prevista la semplice comunicazione, dichiarazione in cui si attesta di aver effettuato la comunicazione;

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d) trasformazione o rinnovo dei locali: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di avere richiesto il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, se necessaria; qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia del preventivo di spesa e della relativa conferma d'ordine dell'impresa incaricata o fornitrice, specificandone l'ammontare. Entro quarantacinque giorni dall'effettuazione dei lavori deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l'intervento e, nel caso questo non sia soggetto a concessione o autorizzazione edilizia, indicandone l'ammontare.

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6 - Le vendite di liquidazione, di cui al comma 2, possono essere effettuate durante tutto l'anno, per un periodo di durata non superiore alle sei settimane; nel caso di cessazione dell'attività commerciale, o di cessione dell'azienda, la vendita può essere effettuata per un periodo non superiore a tredici settimane. L'esercente, al termine dei periodi suindicati, è obbligato a chiudere l'esercizio per i casi di cui al comma 3.

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Non è comunque possibile l'effettuazione delle vendite di liquidazione, a seguito di trasformazione o rinnovo dei locali, nel mese di dicembre.

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7 - A decorrere dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 2, è fatto divieto di introdurre nei locali o pertinenze dell'esercizio ulteriori merci, sia in conto acquisto sia in conto deposito, del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione.

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8 - In tutte le comunicazioni pubblicitarie che si riferiscono alla vendita di liquidazione è fatto obbligo di indicare gli estremi della comunicazione al Sindaco.

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9 - E' vietata la vendita di liquidazione con la modalità del pubblico incanto.

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10 - E' obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione.

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11 - Nel caso di liquidazione antecedente la cessazione dell'attività commerciale, al termine della conclusione delle vendite l'esercente è tenuto a riconsegnare al Sindaco il titolo autorizzatorio.

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12 - Gli eventi posti a base delle possibilità di effettuare le vendite di liquidazione devono avvenire nei termini di seguito riportati:

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- cessazione dell'attività: al termine della fine della vendita di liquidazione;

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- cessazione e trasferimento dell'azienda: entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione;

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- trasformazione o rinnovo dei locali: l'avvio delle opere deve avvenire entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione.

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2 - VENDITE DI FINE STAGIONE.

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1 - Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.

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2 - Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in due periodi dell'anno, dal 17 gennaio al 17 marzo e dal 20 luglio al 20 settembre, e si denominano, pertanto, vendita di fine stagione estive od invernali.

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3 - L'effettuazione della vendita di fine stagione è soggetta a comunicazione al Comune con l'indicazione della data di inizio e della sua durata, che dovrà comunque avvenire entro i periodi fissati al comma 2, mediante comunicazione da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio.

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4 - La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita.

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5 - E' obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.

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6 - Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte nelle vendite regolate al presente punto in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.

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3 - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VENDITE DI LIQUIDAZIONE E DI FINE STAGIONE

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1 - La pubblicità relativa alle vendite, disciplinate dai precedenti punti 1 e 2 deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.

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2 - E' obbligatorio che la pubblicità citi, espressamente, gli estremi della comunicazione al Comune, nonché la durata della vendita stessa.

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3 - Ai fini dell'effettuazione delle vendite di cui ai punti 1 e 2, il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati.

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4 - Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.

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5 - Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.

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6 - E' fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

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7 - L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte.

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8 - Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.

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9 - Nelle vendite di cui ai precedenti punti 1 e 2 è vietato il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.

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10 - Le disposizioni di cui al presente atto non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

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