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Prot. n. (APA/95/D1716AA)

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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12, che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

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Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 77, lettera a), che delega alle Regioni l'esercizio di funzioni amministrative concernenti la promozione nel settore agro-alimentare;

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Vista la L.R. 21 marzo 1995, n. 16, concernente la promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali, ed in particolare l'art. 4, comma 4;

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Considerato:

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- che è necessario determinare criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore degli aventi diritto per la realizzazione di progetti di promozione economica del settore agro-alimentare;

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- che tali criteri possono trovare piena applicazione per l'attività di promozione da svolgere a partire dal 1996;

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Vista la propria deliberazione n. 2541, in data 4 luglio 1995, esecutiva;

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Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato, Dott. Maurizio Ceci, e dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Dario Manghi,in merito, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, e del punto 3.1 della deliberazione n. 2541/95 sopracitata;

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Su proposta dell'Assessore all'agricoltura;

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A voti unanimi e palesi

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d e l i b e r a

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A) di stabilire come segue i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di promozione economica del settore agro-alimentare di cui alla legge regionale n. 16/95:

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1) Iniziative ammissibili a finanziamento:

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a) produzione, realizzazione e diffusione di materiale informativo, promozionale e pubblicitario;

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b) realizzazione e produzione di oggettistica promozionale e pubblicitaria;

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c) produzione e realizzazione di inserti promozionali o inserzioni pubblicitarie sulla stampa, sia periodica che quotidiana;

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d) produzione, realizzazione e diffusione di messaggi informativi, promozionali o pubblicitari radiofonici o televisivi;

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e) produzione e realizzazione di trasmissioni informative e promozionali sia radiofoniche che televisive;

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f) organizzazione e realizzazione di conferenze stampa, nonchè gestione di rapporti continuativi con la stampa;

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g) partecipazione a manifestazioni fieristiche, con riferimento alle spese per quota di iscrizione alla manifestazione, affitto ed allestimento dell'area espositiva, trasporto ed assicurazione dei prodotti da esporre, inserimento nel catalogo della manifestazione, servizio di interpretariato, vitto e alloggio limitatamente al personale strettamente necessario alla gestione dello stand; possono essere ammesse anche le spese di viaggio di personale tecnico per manifestazioni nei Paesi dell'Unione Europea;

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h) attività promozionali nei confronti sia dei consumatori che degli operatori, anche presso i punti vendita e presso la ristorazione;

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i) attività promozionali nei confronti di scuole alberghiere, operatori turistici, addetti alla ristorazione, opinion leaders;

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l) formazione e informazione relativa agli addetti del settore;

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m) accoglienza in Emilia-Romagna di delegazioni di operatori, giornalisti, esperti del settore;

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n) organizzazione e realizzazione di appositi convegni, conferenze, tavole rotonde, nonchè partecipazione a manifestazioni analoghe;

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o) svolgimento di indagini, ricerche, prospezioni di mercato;

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p) sponsorizzazioni di manifestazioni sportive, culturali, turistiche, enogastronomiche;

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q) azioni promozionali e informative, anche tramite animazioni, degustazioni, distribuzione di materiale informativo;

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r) concorsi a favore dei consumatori e/o dei distributori, limitatamente all'organizzazione e alla pubblicità;

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s) realizzazione di mailing-list e banche dati relativi al settore agro-alimentare;

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t) partecipazione, da parte di dipendenti del beneficiario o di qualificati esperti del settore, a manifestazioni promo-pubblicitarie ed incontri relativi al settore alimentare;

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u) progettazione di oggettistica strettamente connessa al prodotto (contenitori, bottiglie, ecc.);

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v) consulenze relative alla progettazione, alla gestione, al controllo del progetto approvato.

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2) Iniziative non ammissibili a finanziamento:

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a) sconti sul prezzo di vendita;

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b) realizzazione produzione di imballi, confezioni ed etichette d'obbligo per la commercializzazione del prodotto, anche con riferimento al punto 1-u) sopra indicato;

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c) progettazione, realizzazione, produzione di listini prezzi;

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d) progettazione, realizzazione, produzione, acquisto di materiale di cancelleria o di consumo;

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e) progettazione, realizzazione, produzione, nonchè sponsorizzazione di pubblicazioni di qualsiasi genere, qualora non attinenti l'oggetto della promozione;

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f) sponsorizzazioni in occasione delle quali non appaia il "logo" del beneficiario;

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g) telepromozioni.

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3) Iniziative ammissibili a finanziamento - spese non ammesse:

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Relativamente alle iniziative ammissibili di cui al punto 1), non sono ammesse le seguenti spese:

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- nel caso di partecipazione a manifestazioni fieristiche: acquisto di prodotto da esporre, spese personali eccedenti quelle indicate al successivo punto 4, lett.b), e quant'altro non attinente all'iniziativa;

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- nel caso di concorsi: i costi sostenuti per gli eventuali premi.

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4) Iniziative ammissibili a finanziamento - limiti di ammissibilità:

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Relativamente alle iniziative ammissibili di cui al punto 1), con riferimento alle medesime voci, sono ammesse, entro il limite di seguito indicato, le seguenti spese:

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a) le spese per oggettistica promozionale e pubblicitaria (voce b) e quelle per sponsorizzazioni (voce p) dovranno essere complessivamente contenute entro il 5% del totale delle spese ammissibili del progetto approvato, ovvero realizzato;

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b) le spese di viaggio e soggiorno in occasione di manifestazioni diverse da quelle fieristiche sono considerate ammissibili solo se sostenute per personale tecnico e per esperti qualificati del settore agroalimentare;

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c) le spese relative a spostamenti in auto verranno riconosciute solamente se effettuate in Italia e saranno ammesse in ragione di 1/5 del prezzo della benzina;

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d) le spese relative a prodotto per degustazioni, per campionature, per omaggi non possono superare il 3% del totale delle spese ammissibili del progetto approvato, ovvero realizzato; nel caso di prodotti di costo particolarmente elevato (es.: aceto balsamico tradizionale di Modena), tale percentuale può essere aumentata fino al 10%;

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e) i costi sostenuti per consulenze di vario genere sono ammissibili nelle seguenti misure massime rispetto all'importo totale del progetto approvato, ovvero realizzato: 2% per progettazione; 4% per direzione, gestione, controllo.

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5) Priorità:

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a) tra i settori produttivi verrà data priorità a quello ortofrutticolo, nel quale la Regione è particolarmente impegnata da molti anni per il miglioramento della qualità;

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b) tra i prodotti di qualità la cui consistenza sul territorio regionale risulti significativa rispetto alla produzione nazionale (art. 2, lett. b), della L.R. n. 16/95), si ritiene di dovere ammettere:

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- i prodotti ortofrutticoli;

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- i prodotti del florovivaismo;

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- il miele vergine integrale;

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in quanto essi rappresentano, rispettivamente, il 27%, il 55% ed il 20% circa della produzione nazionale.

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6) Beneficiari:

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a) possono presentare domanda i soggetti indicati all'art. 3, comma 1, della L.R. n. 16/95;

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b) per quanto concerne i prodotti biologici, ottenuti ai sensi della L.R. 36/93, possono presentare domanda di finanziamento, fino alla costituzione dell'albo regionale dei produttori biologici, i Consorzi e le Associazioni che rappresentino almeno il 25% degli operatori biologici regionali.

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7) Entità del contributo e modalità di liquidazione:

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L'impegno finanziario della Regione per interventi ai sensi degli articoli 2 e 3 della L.R. n. 16/95 non può superare il 50% delle spese ammesse. Nell'eventualità che le spese ammissibili a consuntivo derivanti dalla realizzazione del progetto promozionale siano inferiori a quelle ammesse a preventivo, il contributo verrà ridotto proporzionalmente rispetto all'indice di realizzazione.

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La liquidazione del contributo regionale è così disposta:

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a) una quota pari al cinquanta per cento al momento della approvazione del progetto, subordinatamente alla costituzione, da parte del beneficiario, di un contratto di fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Emilia-Romagna, a garanzia dell'importo corrispondente all'anticipo stesso maggiorato del 10%. Tale fidejussione resterà in vigore fino alla liquidazione del saldo;

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b) il saldo a progetto promozionale realizzato, dietro presentazione della documentazione di cui ai punti 17) e 18), previo esame istruttorio della stessa da parte del competente Ufficio.

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8) Indice di realizzazione del progetto:

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Qualora l'indice di realizzazione del progetto promozionale sia accertato ad un livello inferiore al 50% rispetto al progetto approvato, escluso il caso di cui al punto 10-a), il beneficiario esecutore di tale progetto non sarà ammesso a finanziamento regionale per il biennio successivo a tale accertamento.

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Qualora sia stato concesso un anticipo, la ridotta esecuzione del progetto promozionale (rispetto all'anticipo) determina il totale o parziale recupero dell'anticipo erogato ai sensi del punto 7-a). In questo caso, saranno applicati gli interessi maturati, ai sensi della normativa vigente.

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9) Controlli successivi alla concessione:

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Il competente Servizio regionale può procedere, in corso d'opera, ad una verifica dello stato di attuazione del progetto promozionale e delle modalità operative di realizzazione delle singole iniziative.

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10) Revoca dei contributi:

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Il contributo concesso può essere revocato nei seguenti casi:

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a) richiesta da parte del beneficiario, qualora motivata da sopravvenute difficoltà di attuazione del progetto;

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b) mancata attuazione del progetto;

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c) modifica del progetto, non comunicata al competente Servizio regionale e non approvata dai competenti organi;

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d) mancata presentazione della documentazione indicata ai punti 17) e 18) entro il termine previsto.

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11) Presentazione delle domande di contributo:

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Potranno essere accolte solo le domande per iniziative promozionali (su proiezione annuale o poliennale) che si articolino in "progetti organici finalizzati". Tali progetti devono indicare, a termine dell'art. 4 della L.R. n. 16/95:

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a) gli obiettivi e le finalità che intendono perseguire;

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b) il comparto merceologico, il prodotto interessato, nonchè il volume o fatturato del prodotto oggetto delle iniziative di promozione economica;

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c) il numero delle imprese interessate al progetto;

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d) il mercato interno e/o i mercati esteri dove si vuole realizzare l'attività promozionale;

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e) la tipologia delle iniziative previste;

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f) gli oneri finanziari complessivi preventivati, distinti per ciascuna iniziativa.

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Essi dovranno inoltre essere accompagnati da una relazione sintetica che ne motivi, rispetto alle iniziative, gli obiettivi che s'intendono raggiungere nell'anno di riferimento.

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La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, deve essere inoltrata all'Assessorato regionale agricoltura entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello nel quale si intende attuare il progetto.

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Essa deve contenere tutti gli elementi che permettano la perfetta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale e la sede.

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Alla domanda deve essere allegato il programma delle iniziative che si intendono realizzare, completo, pertanto, delle seguenti indicazioni:

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- soggetto organizzatore;

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- indirizzo;

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- numero telefonico, di fax e di telex;

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- comparto/i merceologico/i interessato/i;

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- numero delle imprese interessate alle iniziative promozionali;

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- obiettivi e finalità del progetto;

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- tipologia delle iniziative e previsione degli oneri;

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- mercati d'intervento;

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- modalità organizzative;

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- tempi di attuazione delle iniziative.

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12) Comitato tecnico:

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Il Comitato tecnico che, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 16/95, verrà costituito con atto del Direttore Generale Agricoltura per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo di legge, dovrà avere la seguente composizione:

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- il Responsabile del Servizio competente in materia o suo delegato;

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- un rappresentante dell'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero (I.C.E.);

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- un esperto appartenente al mondo accademico, specializzato nel settore agro-alimentare ed esperto in materia di promozione economica, individuato dal Direttore Generale Agricoltura.

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13) Valutazione dei progetti:

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I singoli progetti saranno valutati sulla base delle priorità indicate al precedente punto 5, secondo la loro consistenza, in termini di efficacia, incisività ed organicità, la loro proiezione temporale, il numero di imprese coinvolte.

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L'istruttoria sarà effettuata dal competente Servizio secondo i seguenti principi:

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- contenimento della spesa su livelli realistici, anche sulla scorta di esperienze pregresse;

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- affidabilità del soggetto richiedente, anche in base alle esperienze pregresse;

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- inammissibilità di iniziative ripetitive o sovrapponentisi o concorrenziali;

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14) Documentazione "antimafia":

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Completata la fase istruttoria, l'Amministrazione regionale provvederà a chiedere, agli organismi titolari dei progetti ammissibili a contributo, la documentazione necessaria alla acquisizione della certificazione antimafia, ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni.

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15) Periodo di attuazione del progetto:

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I progetti di promozione economica sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, e devono essere realizzati entro il termine ivi previsto.

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Eventuali proroghe possono essere concesse dal Responsabile del Servizio competente, con proprio atto formale, su motivata richiesta degli interessati.

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16) Variazioni:

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Ogni variazione che modifichi o integri nei contenuti il progetto ammesso dovrà essere autorizzata, con proprio atto formale, dal Responsabile del Servizio competente, nell'ambito della spesa complessiva ammessa per singolo progetto, ferme restando le finalità indicate nel progetto approvato.

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17) Documentazione conclusiva:

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Ad avvenuta esecuzione del progetto, i beneficiari sono tenuti a trasmettere alla Regione (entro tre mesi dall'ultimo giorno utile per la realizzazione del progetto stesso):

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- una relazione circostanziata sulle attività svolte e sugli obiettivi conseguiti in riferimento alle iniziative previste nel progetto approvato;

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- un dettagliato resoconto gestionale delle spese sostenute, suddivise fra le varie voci contemplate ed approvate nel progetto promozionale allo scopo di consentire, in sede di verifica, un chiaro riscontro sulla pertinenza dei documenti giustificativi di spesa alle varie voci;

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- giustificativi di spesa (fatture o altri titoli equipollenti), in copia firmata dal rappresentante legale, recante il timbro del beneficiario e la dicitura "copia dell'originale trattenuto agli atti del Consorzio"; i titoli di spesa devono indicare chiaramente l'oggetto della spesa sostenuta, se necessario allegando apposita dichiarazione esplicativa, e riferirsi alle voci ammesse nel progetto promozionale approvato;

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- elenco delle imprese partecipanti alle varie iniziative, campioni del materiale promozionale prodotto, copia delle pagine realizzate a mezzo stampa, copia di eventuali pubblicazioni, ricerche di mercato o simili, documentazione fotografica di iniziative svolte, composizione (nominativi e ruoli) delle delegazioni straniere in visita, ed ogni altro elemento a sostegno delle precedenti voci;

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- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprio rappresentante legale nella quale si attesti che i suddetti titoli di spesa non sono stati e non saranno utilizzati per l'ottenimento e la giustificazione di altri contributi pubblici;

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- eventuale documentazione integrativa che dovesse ritenersi necessaria.

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Ai fini dell'esame della documentazione di cui sopra, sono previsti controlli sui titoli di spesa ed eventuali altri documenti allegati, anche presso la sede del beneficiario, per verificarne la regolarità, la congruità, e la rispondenza al progetto approvato.

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18) Quietanze dei titoli di spesa:

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I documenti giustificativi di spesa dovranno risultare regolarmente quietanzati. Verranno considerate quietanze regolari, se chiaramente riferite ai dati contenuti nei titoli di spesa:

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- dichiarazione liberatoria del fornitore;

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- ricevuta bancaria;

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- apposizione sull'originale del titolo di spesa della dicitura "per quietanza", o di altra analoga, e della data di pagamento, unitamente all'eventuale timbro del fornitore ed alla firma del ricevente del pagamento stesso;

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- ordine di pagamento per la banca, corredato di copia dell'estratto conto dal quale ne risulti l'avvenuta esecuzione;

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- per i pagamenti in valuta estera, anche in alternativa a quanto sopra indicato, l'attestazione di pagamento della banca contenente il corrispettivo in valuta italiana;

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19) Responsabilità sull'attuazione dei progetti:

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La Regione Emilia-Romagna è sollevata da qualsiasi responsabilità connessa all'organizzazione ed alla realizzazione di tutte le iniziative comprese nel progetto promozionale, responsabilità che il beneficiario assume integralmente a proprio carico, in particolare quelle inerenti a rapporti con il personale dipendente e con terzi, nonchè a danni e rischi verso persone e/o cose.

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B) Le iniziative promozionali di cui al presente atto possono essere presentate sotto la congiunta immagine Regione Emilia-Romagna/beneficiario.

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C) Di dare atto che i criteri di cui alla precedente lettera A) troveranno piena applicazione per la realizzazione di progetti promozionali da attuare a partire dal 1996 ed avranno valore anche per gli anni successivi di attuazione della legge, salvo che non siano espressamente introdotte variazioni agli stessi.

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D) Di stabilire che il termine di presentazione delle richieste di contributo per l'attività di promozione economica da attuare nel 1996 è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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E) Di stabilire inoltre che, qualora la Giunta regionale, ai sensi e secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 della L.R. n. 16/95, promuova ed organizzi iniziative di promozione economica a favore dei prodotti agro-alimentari regionali, affidandone l'esecuzione ad altri enti ed organismi specializzati, nonchè a raggruppamenti di imprese, darà priorità:

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- ad enti od organismi pubblici o parapubblici;

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- ad enti ed organismi privati, stipulando apposite convenzioni con le quali disciplinare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della medesima legge regionale, i reciproci rapporti contrattuali.

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F) Di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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