& & & &Prot & & & &

Prot. n. (ABF/00/D1366AA)

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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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Richiamate:

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- la Legge 11/2/1992 n. 157 ed in particolare l'art. 27;

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&

- LR 15/2/1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e sue successive modificazioni, ed in particolare l'art. 58, comma 2, in base al quale competono alle Province le attività di formazione del personale d'istituto e volontario necessario allo svolgimento delle funzioni di vigilanza; la nomina delle commissioni, lo svolgimento degli esami ed il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia venatoria; il controllo sui corsi gestiti dalle Organizzazioni professionali agricole, dalle Associazioni venatorie e dalle Associazioni di protezione ambientale per la preparazione delle guardie venatorie volontarie;

&

&
& &

Visto, altresì, il comma 4 del medesimo articolo che demanda ad apposito provvedimento regionale la definizione rispettivamente:

&

& & &

- delle modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia volontaria;

&

&

- della composizione delle Commissioni d'esame;

&

&

- delle modalità per l'esercizio del controllo di cui al precedente capoverso;

&

&

- dei relativi programmi di esame;

&

&

- dei corsi per l'aggiornamento delle guardie dipendenti dagli Enti locali e delle guardie volontarie già riconosciute;

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&
& &

Richiamato infine il comma 1 dello stesso art. 58 in base al quale, tra l'altro, competono alla Provincia la vigilanza e la repressione della pesca di frodo;

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&

Ricordato che, per quanto riguarda i corsi di aggiornamento delle guardie dipendenti dagli Enti locali e delle guardie volontarie già riconosciute, le vigenti direttive assunte con deliberazione della Giunta regionale n. 3757 del 28/7/1987 prevedono programmi relativi alla previgente Legge quadro ed alla Legge regionale 20/1987, oggi abrogate, e che necessitano quindi di integrazioni ed aggiornamenti;

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&

Valutata pertanto l'opportunità di procedere all'emanazione delle direttive in oggetto, secondo il testo allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;

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&

Sentite le Organizzazioni professionali agricole, le Associazioni venatorie, le Associazioni di protezione ambientale regionali a norma della citata LR 8/1994 e sue successive modificazioni, art. 10;

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&

Viste le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995, e n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutive ai sensi di legge;

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&

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile de Servizio Territorio e Ambiente Rurale Dott. Rocco Bagnato e dal Direttore Generale Agricoltura Dott. Dario Manghi, per quanto riguarda, rispettivamente, la regolarità tecnica e la legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della LR 19/11/1992, n. 41 e della citata deliberazione n. 2541/1995;

&

&

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile e dell'Assessore alle Attività Produttive. Sviluppo economico. Piano telematico;

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A voti unanimi e palesi

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d e l i b e r a

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& & &

1) di emanare, secondo il testo che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante, direttive vincolanti alle Province in materia di vigilanza venatoria ed ittica, relative agli adempimenti di cui alla LR 15 febbraio 1994, n. 8 e sue successive modificazioni, art. 58 comma 4 e comma 1.

&

&

2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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DIRETTIVE ALLE PROVINCE IN MATERIA DI VIGILANZA VENATORIA ED ITTICA RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LR 8/1994 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ART. 58, COMMA 4 E COMMA 1.

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&

 

& & &

1) Programmi e modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia giurata venatoria volontaria

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&

 

& & &

1.1. La qualifica di guardia giurata venatoria volontaria è concessa a norma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ai cittadini in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato ai sensi delle presenti direttive.

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&

1.2. L'attestato di idoneità tecnica è rilasciato dalla Provincia territorialmente competente a seguito di speciali corsi di formazione, previo superamento di un esame di idoneità.

&

&

1.3. La domanda di partecipazione è presentata dall'interessato alla Provincia nel cui ambito territoriale il volontario intende svolgere le funzioni di vigilanza.

&

&

1.4. L'esame di idoneità si svolge sulle materie oggetto del corso attraverso una prova scritta ed una orale.

&

La prova scritta consiste nella redazione, da parte del candidato, di un verbale di riferimento relativo alla violazione delle norme vigenti in materia. La prova orale consiste in almeno una domanda, sulla base dei programmi svolti, per ciascuna delle materie di seguito specificate, volta a verificare l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni di guardia volontaria nella materia in questione.

&

&

1.5. Per la preparazione all'esame di idoneità le Province istituiscono appositi corsi di formazione secondo le seguenti modalità:

&

& & &

- i corsi sono aperti ai cittadini italiani, di sesso maschile e femminile che ne abbiano fatto richiesta, entro i termini indicati dalla Provincia, e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 del TULPS e del diploma di scuola media inferiore;

&

&

- le persone ammesse a frequentare i corsi non possono superare le 40 unità per lezione. Nel caso che il numero degli aspiranti sia complessivamente superiore, le lezioni debbono essere ripetute, ovvero tenute distintamente da altri insegnanti, in modo che il numero di presenze per ognuna di esse non sia superiore alle 40 unità;

&

&

- i corsi sono tenuti da persone qualificate dietro incarico specifico della Provincia;

&

&

- i corsi constano complessivamente di almeno n. 10 lezioni, della durata di almeno due ore ciascuna. Nel corso delle lezioni sono trattate le materie specificate al seguente punto 1.6.;

&

&

- condizione indispensabile per l'ammissione alle prove finali di idoneità è l'avere frequentato l'intero ciclo di lezioni. A tale scopo prima dell'inizio di ogni lezione verranno verificate le presenze degli allievi. Potrà essere tollerata una assenza per comprovate cause di forza maggiore.

&

Qualora il corso venga articolato in un numero superiore a 10 lezioni, le assenze tollerate potranno essere due;

&

&

- le Province provvedono a pubblicizzare adeguatamente l'indizione di detti corsi, compresi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

&

&

 

&
& &

1.6. I programmi d'esame vengono svolti mediante i suddetti corsi di preparazione e vertono sulle seguenti materie:

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& & &

a) Cenni di Ecologia generale ed Ecologia delle popolazioni animali, cenni di Zoologia

&

& & &

- cenni di ecologia ed etologia: concetto di ecosistema, di biocenosi, di catena alimentare, di piramide ecologica, di popolazione, di territorio e di areale; elementi essenziali di dinamica delle popolazioni; struttura e rapporti sociali, competizioni, predazione e migrazione;

&

&

- fauna selvatica protetta, fauna migratoria, fauna selvatica autoctona ed alloctona;

&

&

- concetto di specie. Cenni sulla classificazione di Uccelli e Mammiferi;

&

&

- riconoscimento di Mammiferi ed Uccelli italiani, con particolare accuratezza nel caso delle specie cacciabili appartenenti alle zone faunistiche in cui è compresa la provincia nel cui ambito territoriale i volontari intendano svolgere le funzioni di vigilanza;

&

&

- gestione della fauna: salvaguardia della fauna selvatica, organizzazione del territorio ai fini della gestione faunistica; capacità recettiva del territorio, introduzioni, reintroduzioni e ripopolamenti, bilancio del patrimonio faunistico, censimenti delle popolazioni, piani di prelievo e controllo dei carnieri;

&

&

- patologia della selvaggina in relazione alla salute dell'uomo.

&

&
& &

b) Legislazione venatoria

&

& & &

- organismi titolari delle funzioni amministrative in materia di caccia e loro attribuzioni a norma dell'art. 99 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 14 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

&

&

- compiti della Regione e delle Province e deleghe ai Comuni, compiti delle Consulte provinciali, compiti degli organi di gestione degli ambiti protetti e degli ATC;

&

&
& &

Direttive e Convenzioni internazionali

&

& & &

- Convenzione per la protezione degli uccelli adottata a Parigi il 18 ottobre 1950 e resa esecutiva in Italia con Legge 24 novembre 1978 n. 812;

&

&

- Convenzione relativa al commercio internazionale delle specie animali o vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874, Regolamento CEE n. 3626/22 del 31 dicembre 1982 e n. 3418/83 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunità Europea di detta convenzione (DM 31 dicembre 1983) e Legge 7 febbraio 1992, n. 150 disciplinante i relativi reati, così come modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426;

&

&

- Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 (entrata in vigore il 14 aprile 1977) e relativo protocollo di emendamento (DPR 11 febbraio 1987, n. 184);

&

&

- Convenzione per la conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, firmata a Bonn il 23 giugno 1979, e resa esecutiva con Legge 25 gennaio 1983, n. 42;

&

&

- Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e resa esecutiva con Legge 5 agosto 1981, n. 503 (in vigore dall'1 giugno 1982) e successivi emendamenti;

&

&

- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, n. 81/854/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1981, n. 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985, n. 86/122/CEE del Consiglio dell'8 aprile 1986, n. 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, n. 94/24/CE del Consiglio dell'8 giugno 1994 e n. 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

&

&

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 concernente la conservazione degli habitat e relativo Regolamento di attuazione (DPR 8 settembre 1997, n. 357);

&

&
& &

Legislazione venatoria nazionale

&

& & &

- Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed i relativi decreti di attuazione (Decreto 30 gennaio 1993, DPCM 22 novembre 1993, DPCM 21 marzo 1997, DPCM 27 settembre 1997);

&

&
& &

Normativa regionale

&

& & &

- Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modificazioni;

&

&

- Regolamento regionale n. 22 del 28 giugno 1996 "Costituzione e gestione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica" e successive modificazioni;

&

&

- Regolamento regionale n. 46 del 2 dicembre 1996 "Disciplina dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione nonchè della detenzione o possesso di preparazioni tassidermiche e trofei" e Regolamento Regionale n. 4 del 19 gennaio 1998 e successive modificazioni;

&

&

- Regolamento regionale n. 21 del 6 aprile 1995 "Gestione faunistico venatoria degli ungulati in Emilia Romagna" e successive modificazioni;

&

&

- Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale in attuazione della Legge regionale vigente e successive modificazioni;

&

&

- Piano faunistico-venatorio regionale e Piani faunistici-venatori provinciali con particolare riferimento a quello della Provincia nel cui ambito territoriale i volontari intendono svolgere le funzioni di vigilanza.

&

&
& &

c) Tutela della natura e cenni di legislazione sulla protezione dell'ambiente naturale

&

&

 

& & &

- principi generali per la tutela della natura e la conservazione dell'ambiente, miglioramenti ambientali, controllo delle popolazioni animali di specie potenzialmente dannose;

&

&

- nozioni generali sugli inquinamenti (aria, acqua);

&

&
&
&
&
&
& &

- primi interventi nella lotta antinquina-

& & & & & & &

mento;

&

&

- principi generali sul riassetto idrogeologico e sulla riforestazione;

&

&

- prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

&

&

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modifiche (Legge 9 dicembre 1998, n. 426);

&

&

- Legge Regionale 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" e successive modificazioni;

&

&

- Legge Regionale 2 aprile 1988 n. 11 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali", e successive modificazioni (LR 12 novembre 1992, n. 40).

&

&

 

&
& &

d) Salvaguardia delle produzioni agricole

&

& & &

- nozioni sugli istituti faunistici di protezione e produzione (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, parchi, ecc.) e loro importanza;

&

&

- nozioni sul rispetto delle nidificazioni e sulle norme precauzionali a salvaguardia della fauna cacciabile, protetta e della fauna minore (Anfibi, Rettili, ecc.);

&

&

- coltivazioni in atto, colture specializzate e loro periodi di maturazione;

&

&

- conoscenza delle principali colture agricole emiliano-romagnole con particolare riferimento a quelle praticate nella provincia nel cui ambito territoriale i volontari intendono svolgere le funzioni di vigilanza;

&

&

- coltivazioni interdette all'accesso e territori non fruibili ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4 della Legge 157/92;

&

&

- fondi chiusi;

&

&

- cenni sui rapporti agricoltura e caccia;

&

&

- danni arrecati alle colture agricole con riferimento anche alla prevenzione ed agli indennizzi;

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&

- nozioni sul miglioramento degli habitat naturali e salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali.

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&

 

&
& &

e) Norme di pronto soccorso

&

&

 

& & &

- tecniche di emergenza e norme di comportamento in caso di: ferite da arma da fuoco, emorragie, ustioni, tagli, lussazioni, fratture, morsi di cane, vipera, punture di insetti, svenimento, colpi di sole e di calore, congestione e attacco cardiaco;

&

&

- trasporto di un infortunato.

&

&

 

&
& &

f) Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione

&

& & &

- nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia e relative disposizioni di pubblica sicurezza;

&

&

- custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia;

&

&

- nozioni su altri mezzi di caccia consentiti.

&

&

 

&
& &

g) Poteri e compiti delle guardie venatorie

&

& & &

- la guardia giurata nella legislazione di pubblica sicurezza (TU 773/31; RD 635/1940);

&

&

- accertamento di violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecunarie;

&

&

- Legge 24.11.1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";

&

&

- LR 28.4.1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale";

&

&

- nozioni di procedura penale attinenti alla materia;

&

&

- agenti dipendenti dalle Province; guardie volontarie delle Associazioni venatorie agricole e di protezione ambientale nazionali riconosciute; guardie giurate designate dalle Amministrazioni provinciali; guardie delle aziende venatorie; guardie ecologiche volontarie; funzioni di polizia giudiziaria; competenza territoriale; controllo della licenza, del tesserino regionale, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione, del carniere, delle armi o arnesi di caccia; contestazione delle infrazioni e notificazione delle stesse; obbligo della verbalizzazione e della comunicazione all'Ente o associazione da cui dipendono.

&
&
&
&
&
& &

Le Province sono tenute ad integrare le materie di cui al presente punto sulla base di eventuali modifiche od integrazioni della normativa puntualmente citata alle lettere b), c), f) e g).

&

&

 

&

2) Commissione d'esame per il rilascio della qualifica di Guardia giurata venatoria volontaria

&

&

 

&

L'esame di cui al punto 1.2 è sostenuto avanti ad apposita Commissione, nominata da ciascuna Provincia, composta da 7 esperti nelle materie di cui al precedente punto 1.6, dei quali:

&

& & &

- un dirigente della Provincia esperto in legislazione venatoria con funzione di Presidente;

&

&

- due esperti, designati dalla Provincia, scelti preferibilmente tra i docenti del corso di preparazione;

&

&

- un esperto designato dalle Associazioni venatorie operanti nella Provincia;

&

&

- un esperto designato dalle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ed operanti nella Provincia;

&

&

- un esperto designato dalle Organizzazioni professionali agricole operanti nella Provincia;

&

&

- un esperto designato dal Prefetto.

&

&

 

&
& &

Ai fini della designazione, ciascuna delle categorie delle Associazioni e delle Organizzazioni sopracitate, comunica alla Provincia una terna di esperti nelle materie d'esame.

&

In caso di mancata comunicazione da parte delle Associazioni sopra citate, entro il termine all'uopo assegnato dalla Provincia, questa provvede d'ufficio alla nomina degli esperti mancanti.

&

&

Con il Decreto di nomina dei membri effettivi vengono nominati anche 5 supplenti ed un dipendente della Provincia con funzioni di segretario.

&

&

La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti.

&

&

In caso di assenza del Presidente assume le funzioni il commissario più anziano di età.

&

&

3) Modalità per l'esercizio del controllo

&

&

 

&

I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie giurate venatorie volontarie, possono altresì essere organizzati dalle associazioni di cui al comma 1, lett. b), art. 27 della Legge 157/1992, previo nulla osta della Provincia.

&

Allo stesso modo i corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie giurate ittiche volontarie possono essere organizzati dalle Associazioni di cui all'art. 3, comma 1 della LR 11/1993.

&

A tal fine le Associazioni devono presentare apposita domanda all'Amministrazione provinciale competente corredata dal programma e dall'atto di designazione del responsabile del corso. La Provincia, valutata la validità formativa del corso proposto in relazione al programma del medesimo, alla durata ed ai docenti previsti, ne autorizza lo svolgimento entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

&

Entro lo stesso termine la Provincia deve esprimersi, anche in caso di parere contrario, motivando adeguatamente.

&

&

4) Altri settori

&

&

Fermo restando quanto previsto dalla LR 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di guardia ecologica" le Province possono prevedere specifici corsi integrativi riguardanti, in particolare, la legislazione in materia di caccia e pesca con conseguente rilascio dell'attestato di partecipazione. Le guardie zoofile ed in particolare quelle che prestano servizio presso l'ENPA, per svolgere la vigilanza di cui al comma 1 dell'art. 27 della Legge 157/1992 nonchè sulla pesca (LR 8/1994 e successive modificazioni, art. 58, comma 1) devono acquisire la qualifica di guardia giurata volontaria secondo le presenti direttive.

&

&

 

&

5) Programmi e modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia giurata ittica volontaria

&

&

 

& & &

Le Province promuovono e gestiscono corsi di addestramento per il rilascio della qualifica di guardia giurata volontaria per la materia della pesca nelle acque interne seguendo le modalità previste dai precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3 1.4 ed 1.5 esclusi gli alinea 4 e 5 che, a questo specifico fine, sono così sostituiti:

&

& & & & &

- i corsi constano complessivamente di almeno 7 lezioni della durata di almeno due ore ciascuno. Nel corso delle lezioni sono trattate le materie specificate al seguente punto 5.1.

&

&

- Condizione indispensabile per l'ammissione alle prove finali di idoneità è l'avere frequentato l'intero ciclo di lezioni. A tale scopo prima dell'inizio di ogni lezione verranno verificate le presenze degli allievi. Potrà essere tollerata un'assenza per comprovate cause di forza maggiore.

&

Qualora il corso venga articolato in un numero superiore a 7 lezioni, le assenze tollerate potranno essere due.

&

&
&
&
& &

5.1 I programmi d'esame vengono svolti durante appositi corsi di preparazione e vertono sulle seguenti materie:

&

& & &

a) Cenni di Ecologia generale ed Ecologia delle popolazioni animali, cenni di Zoologia

&

& & &

- cenni di ecologia ed etologia: concetto di ecosistema con particolare riferimento agli ambienti acquatici, di biocenosi, di catena alimentare, di piramide ecologica, di popolazione, di territorio e di areale; elementi essenziali di dinamica delle popolazioni; struttura e rapporti sociali: competizioni, predazione e migrazione;

&

&

- fauna ittica protetta, fauna ittica autoctona ed alloctona;

&

&

- concetto di specie; cenni sulla classificazione dei Pesci;

&

&

- riconoscimento delle principali specie dei Pesci italiani, con particolare accuratezza nel caso delle specie appartenenti alle zone omogenee per la gestione ittica in cui è compresa la provincia nel cui ambito territoriale i volontari intendono svolgere le funzioni di vigilanza;

&

&

- fondamenti della biologia dei Pesci: alimentazione, riproduzione, importanza del fenomeno migratorio;

&

&

- tutela e gestione del patrimonio ittico: salvaguardia della fauna ittica, organizzazione dei bacini idrografici per la gestione ittica, capacità recettiva, introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti, tecniche di ripopolamento;

&

&

- patologia delle specie ittiche.

&

&

 

&
& &

b) Legislazione inerente all'esercizio della pesca nelle acque interne

&

& & &

- organismi titolari delle funzioni amministrative in materia di pesca e loro attribuzioni a norma dell'art. 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 14 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

&

&

- compiti della Regione e delle Province e deleghe ai Comuni, compiti della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche di Bacino, compiti delle Commissioni di gestione delle zone ittiche;

&

&

 

&
&
&
&
&
&
&
& &

Legislazione nazionale

&

& & & & & & &

- Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Approvazione del Testo Unico delle leggi sulla pesca";

&

&
&
&
&
&
& &

Normativa regionale

&

& & & & & & &

- Legge Regionale 10 luglio 1978, n. 23 "Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne";

&

&

- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia Romagna";

&

&

- Regolamento Regionale 16 agosto 1993, n. 29 "Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia Romagna" e successive modificazioni;

&

&

- Deliberazioni della Giunta regionale in attuazione delle Leggi regionali vigenti;

&

&

- Piano ittico regionale, Piani ittici di bacino con particolare riferimento a quello della provincia nel cui ambito territoriale i volontari intendono svolgere le funzioni di vigilanza.

&

&

c) Tutela della natura e cenni di legislazione sulla protezione dell'ambiente naturale

&

& & &

- principi generali per la tutela della natura e la conservazione dell'ambiente, miglioramenti ambientali, controllo delle specie alloctone;

&

&

- nozioni generali sugli inquinamenti (in particolare dei corpi idrici); cenni legislativi;

&

&

- primi interventi nella lotta antinquinamento, in particolare delle acque;

&

&

- principi generali sul riassetto idrogeologico e sulla riforestazione;

&

&

- prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

&

&

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modifiche (Legge 9 dicembre 1998, n. 426);

&

&

- Legge Regionale 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" e successive modificazioni;

&

&

- Legge Regionale 2 aprile 1988 n. 11 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali", così come modificata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40;

&

&

- DL 25 gennaio 1992, n. 130 "Attuazione della Direttiva 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei Pesci";

&

&

- Deliberazione del Consiglio regionale n. 2131 del 28/9/1994 "Prima designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci";

&

&

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 concernente la conservazione degli Habitat e relativo Regolamento di attuazione (DPR 8 settembre 1997, n. 357).

&

&
& &

d) Norme di pronto soccorso

&

&

così come specificato al precedente punto 1.6, lett. e).

&

&

e) Poteri e compiti delle guardie volontarie ittiche

&

&

così come specificato al precedente punto 1.6, lett. g) il cui sesto alinea è così sostituito:

&

& & &

- agenti dipendenti dalle Province; guardie volontarie delle Associazioni dei pescatori e di protezione ambientale nazionali riconosciute; guardie giurate designate dalle Amministrazioni provinciali; guardie ecologiche volontarie; funzioni di polizia giudiziaria; competenza territoriale; controllo della licenza di pesca, del pescato e degli attrezzi di pesca; contestazione delle infrazioni e notificazione delle stesse; obbligo della verbalizzazione e della comunicazione all'Ente od Associazione da cui gli agenti dipendono.

&

&
&
&
&
&
& &

Le Province sono tenute ad integrare le materie di cui al presente punto sulla base di eventuali modifiche o integrazioni della normativa puntualmente citata alle lettere b), c) ed e).

&

&

 

&

6) Commissione d'esame per il rilascio della qualifica di guardia giurata ittica volontaria

&

&

L'esame è sostenuto avanti apposita Commissione, nominata da ciascuna Provincia, composta da 5 esperti nelle materie di cui al precedente punto 5.1, dei quali:

&

& & &

- un dirigente della Provincia esperto in legislazione inerente l'esercizio della pesca nelle acque interne con funzione di Presidente;

&

&

- un esperto designato dalla Provincia, scelto tra i docenti del corso di preparazione;

&

&

- un esperto designato dalle Associazioni piscatorie operanti nella Provincia;

&

&

- un esperto designato dalle Associazioni di protezione ambientale riconosciute operanti nella Provincia;

&

&

- un esperto designato dal Prefetto.

&

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Ai fini della designazione, ciascuna delle categorie delle Associazioni sopracitate, comunica alla Provincia una terna di esperti nelle materie d'esame.

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In caso di mancata comunicazione, da parte delle Associazioni sopra citate entro il termine all'uopo assegnato dalla Provincia, questa provvede d'ufficio alla nomina degli esperti mancanti.

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Con il Decreto di nomina dei membri effettivi vengono nominati anche 3 supplenti ed un dipendente della Provincia con funzioni di segretario.

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La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti.

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In caso di assenza del Presidente assume le funzioni il commissario più anziano d'età.

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7) Programmi per l'aggiornamento

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Le Province svolgono, altresì ogni cinque anni, corsi di aggiornamento per le guardie volontarie. Ai corsi sono tenuti a partecipare per almeno 2/3 delle lezioni le guardie volontarie già abilitate.

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Le Province organizzano inoltre, sempre a cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento rivolti agli agenti da esse dipendenti.

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Tali corsi vertono sulle materie di cui ai precedenti punti 1.6 e 5.1; in particolare debbono mirare ad una qualificazione delle guardie non solo per quanto riguarda i soli compiti di vigilanza, ma anche per quelli di operatori faunistici per un impiego nell'attuazione dei piani faunistico-venatori e dei piani ittici di bacino.

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